È il 1° febbraio 2010 la data tanto attesa dagli italiani in difficoltà con i pagamenti del mutuo per la prima casa. Scatteranno infatti allora (fino al 31 gennaio 2011) i termini per presentare presso la propria banca la domanda per la sospensione delle rate per un periodo fino a 12 mesi. L'iniziativa, frutto di un accordo fra l'Associazione bancaria italiana (Abi) e le associazioni dei consumatori, intende favorire le famiglie che nel 2009 e nel 2010 abbiano subito (o subiranno) eventi sfavorevoli quali la perdita del lavoro, l'ingresso in cassa integrazione, la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza del sottoscrittore del prestito.
Lo stop ai pagamenti non sarà però immediato, e probabilmente neanche totale. I tempi tecnici che impongono alle banche il controllo dell'esistenza dei requisiti per accedere al beneficio e quelli di attivazione (entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della domanda) fanno sì che l'effettiva applicazione della moratoria possa slittare fino a primavera inoltrata (aprile o maggio, se si tiene anche conto del fatto che le rate vengono di solito contabilizzate nel mese precedente l'effettivo addebito).
Resta poi da vedere quali saranno le effettive modalità di applicazione dell'accordo da parte delle banche, che proprio in questi giorni stanno inviando all'Abi i moduli di adesione con le eventuali modifiche in senso migliorativo all'accordo di base (limite di reddito del sottoscrittore 40mila euro, importi finanziati fino a 150mila euro, vedi articolo a fianco). Spetta inoltre agli stessi istituti di credito decidere se la sospensione riguarderà la sola quota interessi, in analogia con quanto stabilito per la moratoria sui mutui delle imprese, o l'intero ammontare della rata.
Quest'ultima distinzione è tutt'altro che secondaria ai fini della scelta che dovranno operare le famiglie in difficoltà. In entrambi i casi, infatti, il piano di ammortamento originale subisce uno spostamento in avanti nel tempo pari al periodo di sospensione: un mutuo ventennale bloccato per 12 mesi, ad esempio, si protrarrà fino al 21° anno. L'accordo prevede inoltre che gli interessi continuino a maturare nel periodo di moratoria, circostanza che contribuisce ad aumentare – anche se in misura diversa a seconda delle caratteristiche del mutuo, come si vede negli esempi a fianco – gli oneri complessivi da versare in caso di adesione al «Piano famiglie».
Ciò che cambia invece è l'ammontare da versare durante la moratoria e il modo in cui si dovranno eventualmente restituire gli interessi maturati. Nel caso in cui la banca offra la sospensione della sola quota capitale, il mutuatario non potrà comunque astenersi dal versare gli interessi che potranno essere relativamente elevati, fino a coprire gran parte della rata originaria per i mutui che si trovano nei primi anni di vita. Nel terzo caso riportato a fianco (prestito trentennale acceso a giugno 2008), per esempio, chi accede alla moratoria dovrà comunque continuare a versare ben 732 degli 899 euro della rata originaria, un peso che finisce per rendere virtualmente inefficace l'eventuale adesione.
Diversa, naturalmente, si presenta la situazione qualora la banca permetta la sospensione totale della rata (quota capitale+interessi): in questo caso la famiglia in difficoltà non verserà alcun centesimo durante il periodo della moratoria, ma farà bene a considerare con attenzione la scelta alla luce dei mesi successivi.
Gli interessi maturati durante lo stop dovranno infatti essere pagati a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento «con pagamenti periodici per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario». Il rischio, in questo caso, è che una volta finito il periodo di sospensione ci si trovi ad affrontare, con rate maggiorate, una situazione ancora più problematica. Starà alle banche garantire un piano di rientro che non metta le famiglie di fronte a nuove difficoltà.